Sez. 3, Sentenza n. 6131 del 01/06/1995 (Rv. 492605 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Mancato pagamento dei canoni nei venti giorni dalla scadenza - Motivo di risoluzione del contratto ex art. 5 legge n. 392 del 1978 - Sanatoria dell'inadempimento - Ammissibilità - Modalità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
L'art. 5 legge 392/78 - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. - non consente al giudice una valutazione dell'importanza dell'inadempimento che è operata "ex lege". Tuttavia, è consentito al conduttore, in deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., di evitare la risoluzione del contratto utilizzando la possibilità di sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)