Sez. 3, Sentenza n. 5191 del 25/05/1998 (Rv. 515782 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Morosità - Importanza e gravità dell'inadempimento - Accertamento criteri - Disciplina prevista dagli artt. 5 e 55 della legge sull'equo canone - Risoluzione del contratto - Colpevolezza dell'inadempimento - Necessità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392 (legge cosiddetta dell'equo canone) la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando tuttavia, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dalla imputabilità della "mora debendi" a dolo o a colpa del debitore. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso la sussistenza del dolo e della colpa, ravvisando nel comportamento del conduttore una offerta non formale della prestazione - art. 1220 cod. civ. - osservando che l'invio del canone a mezzo di assegni circolari è indicativo della seria volontà del conduttore di adempiere la sua obbligazione, tanto più che in precedenza i locatori non avevano rifiutato la suddetta forma di pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1557, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)