Sez. 2, Sentenza n. 2306 del 11/06/1975 (Rv. 376140 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA ED A QUELLA RISOLUTIVA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA ED A QUELLA RISOLUTIVA.*
L'Onere testamentario si distingue sia dalla condizione sospensiva, poiche non sospende l'efficacia della disposizione di ultima volonta sino al momento del suo adempimento, sia dalla condizione risolutiva, poiche mentre l'evento dedotto in condizione determina automaticamente la cessazione ex tunc degli effetti del negozio e la sentenza che puo essere richiesta al giudice e di mero accertamento, l'inadempimento dell'Onere, anche nei casi in cui assume Rilevanza risolutoria, non determina la risoluzione ope legis della disposizione testamentaria modale, ma costituisce il presupposto per la pronunzia risolutoria del giudice che ha la natura di sentenza costitutiva con efficacia ex nunc.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 633, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)