Sez. 3, Sentenza n. 15599 del 26/07/2005 (Rv. 583420 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Legato modale - Onere - Natura - Inadempimento - Perdita conseguente del legato - Insussistenza - Azione di risoluzione - Necessità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
In tema di legato modale l'adempimento dell'onere non si configura come condizione sospensiva dell'efficacia della disposizione testamentaria del "de cuius" in favore dell'onerato e la relativa azione di adempimento, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all'adempimento o, nell'ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria. In ogni caso, l'inadempimento non determina, di per sé, la perdita del legato se non sia richiesta e pronunciata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 648 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)