Sez. L, Sentenza n. 18714 del 16/09/2004 (Rv. 577157 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Obbligo di rilasciare dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione nel libro matricolare - Tardiva consegna - Violazione amministrativa - Configurabilità - Elemento soggettivo - Colpa - Sufficienza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
Con riferimento all'obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori all'atto dell'assunzione una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, l'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo - consistente nella violazione dell'art. 9 bis, comma terzo, primo periodo, decreto legge 1 ottobre 1996 n.510 (convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608) - è integrato non solo dalla omessa, ma anche dalla tardiva consegna al lavoratore - successivamente, cioè, alla costituzione del rapporto di lavoro - della prevista dichiarazione mentre ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito (elemento che deve in ogni caso sussistere) è sufficiente la semplice colpa. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso la sussistenza dell'illecito, in quanto, al momento della visita ispettiva, avvenuta circa 90 minuti dopo l'assunzione, il datore di lavoro aveva provveduto all'iscrizione di sette nuovi assunti nel libro matricola, a predisporre le dichiarazioni da consegnare ai lavoratori e le comunicazioni da recapitare all'ufficio di collocamento, così dovendosi escludere l'intenzione di non regolarizzare i lavoratori; la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha cassato detta sentenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 3 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)