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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014 (Rv. 633270 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio per cause diverse da quelle tipiche comportanti l'improseguibilità del procedimento - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633270-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)