Sez. 1, Sentenza n. 4969 del 18/09/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 208788 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Autonoma legittimazione del difensore - Esclusione - Mandato "ad hoc" - Necessità - Forme della procura speciale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
Il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, onde è da escludere un'autonoma, parallela legittimazione del difensore, il quale, pur potendo proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto, a tal fine, apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. (Fattispecie nella quale non risultava che il difensore avesse ricevuto incarico dal proprio assistito di presentare la dichiarazione di ricusazione, dalla quale non si evinceva neanche la "contemplatio domini", ma solo l'assunzione di un'autonoma iniziativa del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)