Sez. 6, Sentenza n. 1632 del 06/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 208186 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Scusabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di abusivo esercizio della professione medica da parte di un biologo.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA
Alla stregua della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, l'errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato. Ma mentre per il comune cittadino l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'agente abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale dovere è particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. In questa seconda situazione occorre, cioè, ai fini dell'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente della liceità del comportamento futuro. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'inevitabilità dell'errore su norme integrative del precetto penale addotto dall'imputato, biologo accusato di abusivo esercizio della professione medica per avere effettuato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, essendosi il medesimo limitato ad allegare alcune pronunce di giudici di merito favorevoli alla sua tesi e un avviso di natura meramente interna di una pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)