Sez. 1 - , Sentenza n. 20175 del 18/08/2017 (Rv. 645209 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Espropriazione per pubblica utilità di fabbricati – Cessione volontaria – Conguaglio – Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 l. n. 865 del 1971 – Irrilevanza – Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di determinazione del conguaglio dovuto per la cessione degli immobili espropriati, la dichiarazione d’incostituzionalità della l. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5, 6 e 7, come modificati dalla l. n. 10 del 1977 (Corte cost. sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980), e la successiva disciplina dettata per la determinazione dell'indennità delle aree fabbricabili dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, non esercitano alcuna influenza in relazione all'espropriazione dei fabbricati, per i quali l’indennità doveva essere determinata già al momento della cessione volontaria, in conformità all’art. 39 della l. n. 2359 del 1865, non prospettandosi, pertanto, alcun diritto al conguaglio per i medesimi fabbricati.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 5 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 7 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 03/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)