Sez. 1, Sentenza n. 14347 del 09/08/2012 (Rv. 624004 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo per la corresponsione di un acconto sull'indennità di espropriazione - Sopravvenuta legislazione conseguente alla sentenza Corte costituzionale n. 5 del 1980 - Comune valutazione dell'immobile quale edificabile - Ammissibilità - Efficacia vincolante della originaria determinazione anche ai fini del conguaglio - Esclusione - Riferimento alle possibilità effettive di edificazione - Necessità - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In materia di espropriazione di aree edificabili, la legge 29 luglio 1980, n. 385, nel dettare norme provvisorie sull'indennità, ha previsto che essa, determinata secondo i criteri dettati dall'art. 1, sarebbe stata soggetta a conguaglio, secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge suddetta; ciò comporta che la comune valutazione dell'immobile quale edificabile, in sede di accordo per la corresponsione di un acconto sull'indennità di espropriazione, non è vincolante e non preclude, quindi, né la verifica della natura edificatoria secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta (art. 5 - bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), né una diversa determinazione dell'importo, il quale può, in ipotesi, risultare inferiore alla somma già percepita dall'espropriato a titolo di acconto, con conseguente esclusione del conguaglio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)