Sez. 2, Sentenza n. 5976 del 09/07/1987 (Rv. 454352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE AD OPERA DEL TRIBUNALE - RIFORMA DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DICHIARAZIONE AD OPERA DEL TRIBUNALE - RIFORMA DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di (riforma della) sentenza con la quale il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'Estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale Estinzione sia stata dichiarata direttamente dal tribunale (con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 307, ult. Comma, cod. proc. civ.). (V 6261/85, mass n 443374; (Conf 4545/80, mass n 408383; (Conf 3843/77, mass n 387514).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)