Sez. 3, Sentenza n. 13484 del 28/10/1999 Ud. (dep. 24/11/1999) Rv. 214815 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Applicabilità delle relative norme al cosidetto patteggiamento in appello - Ed al regime transitorio in cassazione ex art. 3 legge n. 14 del 1999 - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
All'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 cod. proc. pen (ed all'istituto provvisorio del patteggiamento in cassazione di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14) non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 cod. proc. pen. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt.444 e seg. cod. proc. pen., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena principale, né la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la "eadem ratio" tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 5 CORTE COST., Legge 19/01/1999 num. 14 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)