Sez. U, Sentenza n. 28653 del 03/12/2008 (Rv. 605625 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Relativo accertamento - Ammissibilità - Violazione della legge processuale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, le violazioni della legge processuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'inosservanza, da parte della sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, del principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite della stessa Corte nel decidere la questione di massima deferita dal giudice di primo grado, e censurava l'avvenuta decisione nel merito della causa senza attendere la nuova pronuncia delle Sezioni Riunite, a cui la questione di massima era stata nuovamente deferita dal P.G., e senza aver trasmesso il fascicolo processuale, pur richiesto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)