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Sez. U, Ordinanza n. 12726 del 14/06/2005 (Rv. 581535 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Relativo accertamento - Ammissibilità - Denuncia di errori "in iudicando" o "in procedendo" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581535-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talchè rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo". (Nella specie, avente ad oggetto il ricorso avverso una sentenza della sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, di rigetto dell'appello proposto nei confronti di una sentenza resa da una sezione regionale di detta Corte, la quale aveva dichiarato inammissibile un ricorso in materia pensionistica, ritenendo che anche nei giudizi in detta materia il ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso, è tenuto a notificare al resistente l'atto introduttivo del giudizio, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto diretto a denunciare un asserito errore nell'interpretazione delle norme che disciplinano il processo davanti al giudice contabile).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1039 art. 26, Decreto Legge 15/11/1993 num. 453 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)