Sez. L, Sentenza n. 2436 del 27/03/1990 (Rv. 466158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE EX D.L. N. 663 DEL 1979 - CONTRIBUZIONE PER I DIRIGENTI - ESTENSIONE - ATTRIBUZIONE - ALL'INPS E NON PIÙ AL FASDAI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE EX D.L. N. 663 DEL 1979 - CONTRIBUZIONE PER I DIRIGENTI - ESTENSIONE - ATTRIBUZIONE - ALL'INPS E NON PIÙ AL FASDAI.*
Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, tra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, vanno interpretate nel senso che la riduzione delle aliquote complessive per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie riguarda anche la contribuzione dovuta per i dirigenti, la quale - al pari di quella dovuta a tutti gli altri enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie - è stata attribuita all'INPS, dopo lo scioglimento dell'ente previdenziale di categoria (FASDAI). (V 2136/85, mass n 440017; (Conf 2892/88, mass n 458479; (Conf 7214/87, mass n 455329).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)