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Sez. 2, Sentenza n. 3270 del 05/10/1976 (Rv. 382066 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - OFFERTA DEL TITOLO IN RESTITUZIONE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - OBBLIGO DEL PORTATORE - FINALITA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CARTOLARE - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1976-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382066-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - OFFERTA DEL TITOLO IN RESTITUZIONE E DEPOSITO IN CANCELLERIA - OBBLIGO DEL PORTATORE - FINALITA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CARTOLARE - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

Al fine dell'esperibilita dell'Azione causale, in forza del rapporto sottostante all'emissione o trasmissione della cambiale, l'Obbligo del portatore di offrire il titolo in restituzione e di depositarlo presso la cancelleria del giudice competente, previsto dall'art 66 terzo comma della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933 n 1669), mira ad evitare che il debitore possa essere esposto a duplice pagamento, in forza dell'Azione cartolare e di quella causale. Detto Obbligo, pertanto, non sussiste nel caso in cui l'Azione cartolare sia prescritta. (Conf 1232/70, mass n 346881).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)