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Sez. 1, Sentenza n. 3643 del 17/06/1985 (Rv. 441234 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - ONERE DI OFFERTA DELLA CAMBIALE IN RESTITUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RICONOSCIMENTO IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAUTELARE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441234-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - ONERE DI OFFERTA DELLA CAMBIALE IN RESTITUZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RICONOSCIMENTO IN GIUDIZIO DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CAUTELARE - INSUFFICIENZA.*

Il portatore di una cambiale che intenda esperire l'Azione causale in forza del rapporto sottostante alla emissione o alla trasmissione della cambiale, è dispensato dall'Onere - previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge cambiaria - di offrire al debitore la restituzione della cambiale depositandola presso la cancelleria, quando, in concreto, non sussista il rischio che il debitore possa essere costretto ad un duplice pagamento, ovvero che restino pregiudicate le azioni di regresso che possano competergli, venendo meno, in tal caso, la ratio che è alla base del menzionato adempimento. Al riguardo è necessario l'accertamento completo ed esauriente da parte del giudice di merito che il titolo ha esaurito la sua funzione di fonte autonoma di obbligazioni (ad es. Per prescrizione, nullità o altra ragione che precluda l'Azione cambiaria) senza che sia sufficiente in proposito il mero riconoscimento in giudizio da parte del convenuto della prescrizione dell'Azione cartolare. (V 3270/76, mass n 382066; (V 1232/70, mass n 346881).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)