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Sez. L, Sentenza n. 5759 del 14/11/1984 (Rv. 437429 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RETTIFICHE DI ERRORI NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NON DOVUTI A DOLO DELL'INTERESSATO - EFFETTI - LIMITI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437429-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RETTIFICHE DI ERRORI NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NON DOVUTI A DOLO DELL'INTERESSATO - EFFETTI - LIMITI - PRESUPPOSTI.*

Presupposto per l'applicabilità - per quanto attiene ai suoi effetti derogativi dell'art.2033 cod. civ. - della disposizione dell'art. 80, terzo comma, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (secondo cui le rettifiche di eventuali errori nella liquidazione della pensione, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati quando avvengono ad oltre un anno dalla prima assegnazione della pensione) è la sussistenza - sempre che non sia escluso in radice il diritto alla pensione - di un errore dell'i.N.P.S., di qualsiasi natura, da qualunque causa dipendente e a qualunque atto riferibile, relativo alla liquidazione della pensione e non imputabile a dolo dell'interessato. (Conf 1214/73, mass n 363765 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)