diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5927 del 08/10/1986 (Rv. 448306 - 01)

LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRORI - RETTIFICA - EFFETTI IN PAGAMENTI GIÀ ESEGUITI - ESCLUSIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448306-01

LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRORI - RETTIFICA - EFFETTI IN PAGAMENTI GIÀ ESEGUITI - ESCLUSIONE - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - PORTATA.*

L'applicabilità della disposizione dell'art. 80, terzo comma, del R. d. 28 agosto 1924 n. 1422 (secondo la quale le rettifiche di eventuali errori nella liquidazione della pensione, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati quando esse avvengono ad oltre un anno dalla prima assegnazione della pensione) è esclusa quando si tratti di pagamenti indebiti effettuati dall'i.N.P.S. in Mancanza dei presupposti del diritto alla pensione, ma non nel diverso caso in cui, ferma l'esistenza di detti presupposti, l'indebito pagamento sia conseguenza dell'erroneo assoggettamento a contribuzione di una determinata erogazione effettuata dal datore di lavoro in favore del dipendente. (V 6053/84, mass n 437714; (V 5759/84, mass n 437429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)