Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 21/03/1989 (Rv. 462234 - 01)
VENDITA - IN GENERE - NUOVA VENDITA DELLO STESSO BENE AD UN TERZO - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
VENDITA - IN GENERE - NUOVA VENDITA DELLO STESSO BENE AD UN TERZO - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
Poiché, con riguardo a contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nella volontà espressa dal venditore di trasferire a taluno la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'Obbligo di non trasferirla ad altri. Costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito (in permuta) ad un'altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, comportando detta successiva vendita impedimento ad opera del venditore a che il primo acquirente acquisti un concreto potere, pieno ed esclusivo, di godimento e disponibilità della cosa trasferitagli, e così l'inadempimento della cennata correlativa obbligazione contrattuale con il conseguente diritto al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1487, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)