Sez. 1, Sentenza n. 8536 del 14/04/2011 (Rv. 618051 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Intervento rivendicativo del terzo - Causa - Fatto successivo alla conclusione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Condizioni - Violazione dell'impegno traslativo gravante sul venditore - Necessità - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
In tema di vendita, poiché la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore; non è peraltro necessario che il vittorioso intervento rivendicativo del terzo abbia la propria causa in un fatto preesistente alla vendita, ben potendo consistere tale responsabilità del venditore - tenuto per fatto suo proprio, ex art. 1487, secondo comma, cod. civ. - anche in una condotta inadempiente successiva al contratto, purchè sussista il nesso tra la perdita del diritto subita dal compratore e l'oggettivo inadempimento del venditore. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'esercizio, da parte del curatore fallimentare della società prima venditrice, dell'azione di inefficacia ex art. 45 legge fall. della formalità - successiva al fallimento - del trasferimento di proprietà di autoveicolo, trascritto nel pubblico registro in modo, quindi, ormai inopponibile alla massa, con conseguente obbligo di restituzione del bene anche da parte del terzo subacquirente dall'avente causa dalla società fallita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1487, Legge Falliment. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)