Sez. L, Sentenza n. 1537 del 21/04/1975 (Rv. 375135 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - POTERI DEL DIVERSO GIUDICE ADITO - ESAME DELLA PROPRIA COMPETENZA - LEGITTIMITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - POTERI DEL DIVERSO GIUDICE ADITO - ESAME DELLA PROPRIA COMPETENZA - LEGITTIMITA.*
Ai sensi dell'art 50 cod proc civ il giudizio puo proseguire attraverso lo strumento della riassunzione, purche questa avvenga davanti al giudice dichiarato competente (nella specie dalla Corte di appello con remissione al primo giudice) con esclusione di qualsiasi altro, quale che sia la ragione che determini tale diversa scelta, con la conseguenza che la mancata riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente importa l'Estinzione del processo ed il giudice (diverso territorialmente) dinanzi al quale il giudizio sia proposto, non incontra alcuna preclusione all'esame della propria Competenza. (nella specie, il giudizio promosso da un dipendente contro l'ente zolfi, per il pagamento di spettanze dovutegli, era stato riassunto, anziche dinanzi al tribunale di Agrigento, dichiarato competente, dalla Corte d'appello, quale tribunale della Sede di lavoro del dipendente, dinanzi al tribunale di Palermo, quale foro della pa a seguito della messa in liquidazione dell'ente.Il tribunale di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza e la Competenza di quello di Roma; Sede dell'ufficio liquidazione del ministero del tesoro. Con regolamento di Competenza era stato dedotto, tra l'altro, che essendo avvenuta la riassunzione, il tribunale di Palermo non poteva declinare la propria Competenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)