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Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 21/07/1981 (Rv. 415407 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - OMISSIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO STESSO - GIUDICE ADITO TERRITORIALMENTE DIVERSO - PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA PROPRIA COMPETENZA - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE CONFLITTO EX ART 45 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415407-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - OMISSIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO STESSO - GIUDICE ADITO TERRITORIALMENTE DIVERSO - PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA PROPRIA COMPETENZA - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE CONFLITTO EX ART 45 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 50 cod proc civ, il giudizio puo proseguire attraverso lo strumento della riassunzione, purche questa avvenga davanti al giudice dichiarato competente, con la conseguenza che la mancata riassunzione dinanzi a tale giudice importa l'Estinzione del processo ed il giudice (diverso territorialmente), dinanzi al quale il giudizio sia proposto, non incontra alcuna preclusione all'esame della propria Competenza, non essendo, pertanto, legittimato a sollevare conflitto di Competenza ex art 45 cod proc civ. (V 4209/77, mass n 387845; (V 1537/75, mass n 375135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)