Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 20/04/1990 (Rv. 466761 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - AD OPERA DI ALCUNI DEGLI EREDI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - AD OPERA DI ALCUNI DEGLI EREDI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Qualora nel corso del giudizio si sia verificata la morte di una delle parti, con conseguente subingresso congiunto di tutti gli eredi della stessa, che determina una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto soltanto da alcuni degli eredi, non comporta l'Estinzione del processo, essendo tale atto sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione, con la conseguenza dell'Estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., quando le parti non abbiano ottemperato al detto ordine. (V 6942/88, mass n 461154; (V 3060/84, mass n 435105; (V 536/82, mass n 418247; (V 3282/78, mass n 392709).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)