Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 14/07/1972 (Rv. 359823 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SOMMA DI DENARO - DETERMINAZIONE - INSUFFICIENZA DEL MERO CALCOLO ARITMETICO - DOMICILIO DEL DEBITORE - SOMMA DETERMINATA - DOMICILIO DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SOMMA DI DENARO - DETERMINAZIONE - INSUFFICIENZA DEL MERO CALCOLO ARITMETICO - DOMICILIO DEL DEBITORE - SOMMA DETERMINATA - DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia per oggetto una somma di danaro, da determinarsi giudizialmente mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, ai fini dell'individuazione del locus solutionis, deve applicarsi il principio fissato nel quarto comma dell'art 1182 cod civ, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del debitore. Il criterio stabilito nel terzo comma del citato art 1182 cod civ - per il quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta nel domicilio del creditore - trova, invece, applicazione quando l'obbligazione sia gia determinata in virtu di un titolo negoziale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza. (Conf 320'72, mass n 356186; 1051'71, mass n 351066).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)