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Sez. 1, Sentenza n. 5266 del 04/04/2003 (Rv. 562572 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto prefettizio - Opposizione - Procedimento - Fissazione dell'udienza - Tempestiva convocazione delle parti - Necessità - Anche a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria - Giudice dell'opposizione - Verifica - Obbligo - Omissione - Mancata convocazione del prefetto - Principio del contraddittorio - Violazione.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562572-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, incombe sul giudice del merito l'obbligo di verificare che, in relazione all'udienza fissata, sia avvenuta la tempestiva convocazione di entrambe le parti - la quale, considerata la ristrettezza del termine per la decisione, può essere effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria -, e che quindi, in particolare, l'autorità intimante l'espulsione opposta sia stata messa in grado di versare la documentazione in possesso e di comparire con il ministero dell'Avvocatura distrettuale o anche attraverso funzionario delegato (nella specie, la S.C., rilevato che il giudice non aveva verificato la regolare convocazione dell'opposto, non comparso - essendo stato avvertito con fax successivo alla data dell'udienza -, e non aveva quindi, in difetto di prova dell'evocazione, differito l'udienza con ordine di rinnovare l'incombente, ravvisata una evidente violazione del principio del contraddittorio, riteneva nullo il decreto del tribunale cassandolo con rinvio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)