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Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 05/02/2004 (Rv. 569893 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione al decreto di espulsione - Procedimento - Convocazione delle parti tramite telegramma o telefax - Verifica del buon fine delle convocazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569893-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento camerale introdotto con l'opposizione al decreto di espulsione dello straniero, regolato dagli artt.13 e 13 - bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, l'ufficio giudiziario deve curare la convocazione di entrambe le parti, le quali hanno diritto di essere tempestivamente avvertite dell'udienza fissata per la discussione. Poiché tale convocazione, attesa la brevità dei termini stabiliti dalla legge, può avvenire a mezzo di telegramma o di telefax, occorre in ogni caso che il giudice verifichi, nell'ipotesi di mancata comparizione di una delle parti, il buon fine di siffatte comunicazioni (nella specie, dal rapporto di trasmissione risultava che la comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo telefax era stata inoltrata ad un numero telefonico non corrispondente alla utenza del difensore dell'opponente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)