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Sez. 1, Sentenza n. 18031 del 26/11/2003 (Rv. 568478 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Decreto prefettizio - Ricorso giurisdizionale - Procedimento - Straniero ricorrente - Audizione - Necessità - Tempestiva convocazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568478-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è illegittimamente adottato qualora il ricorrente non sia convocato per l'udienza camerale di trattazione della causa. La disciplina del procedimento dettata dal d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113, e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, impone infatti che le parti siano tempestivamente avvertite dell'udienza nella quale dovranno essere sentite, ed un diverso risultato esegetico è impedito dal principio del contraddittorio, il quale comporta che anche per tale rito camerale entrambe le parti siano avvertite tempestivamente, così da poter predisporre, pur nell'economia dei termini fissati, le opportune difese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)