Sez. 4, Sentenza n. 3315 del 06/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 269222 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reati commessi nel territorio dello Stato - Cittadino straniero processato nella nazione di appartenza - Nuovo giudizio nello Stato - Possibilità - Divieto del "bis in idem" - Esclusione - Fattispecie.
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In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecie relativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'applicabilità del principio del "ne bis in idem", non avendo la legge 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Albania in materia di assistenza giudiziaria, codificato il principio del "ne bis in idem" sostanziale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)