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Sez. 6, Sentenza n. 12006 del 25/03/2025 Cc. (dep. 26/03/2025) Rv. 287797-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Divieto di "bis in idem" - Precedente sentenza definitiva per lo stesso fatto emessa in uno Stato terzo - Motivo ostativo alla consegna - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287797-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del divieto di "bis in idem" non è ostativa alla consegna qualora, per il medesimo fatto, sia stata adottata una sentenza definitiva da parte di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in quanto il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e non si determina la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, né dell'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il divieto sia previsto da una convenzione esistente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato terzo nel quale si è formato il precedente giudicato, la sua violazione potrà essere fatta valere esclusivamente dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente, all'esito della consegna).

Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 50, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)