Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 21/02/2008 (Rv. 602043 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 52 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Mutamento del regime IVA - Scelta del regime ordinario - Mancata barratura della relativa casella della dichiarazione - Violazione meramente formale - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di IVA, poiché la scelta tra il regime forfettario e quello ordinario può avvenire sia in modo esplicito sia implicitamente, cioè adottando un comportamento concludente, costituisce violazione meramente formale - suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, mediante il pagamento delle sole imposte dovute, senza applicazione di sanzione - la condotta del contribuente il quale, pur avendo omesso di barrare nella dichiarazione la casella relativa alla scelta del regime ordinario, abbia di fatto adottato quest'ultimo per molti anni, adeguandovi la propria contabilità.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 bis, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)