Sez. 3, Sentenza n. 34172 del 07/02/2017 Ud. (dep. 12/07/2017) Rv. 270636 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Diffusione di opera musicale altrui senza diritto - Reato di cui all'art. 171, comma primo, lett. a), della legge 22 aprile 1941 n. 633 - Natura istantanea - Consumazione - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela del diritto d'autore, il reato di diffusione di tracce musicali altrui in assenza di titolo abilitativo previsto dall'art, 171, comma primo, lett. a), della legge n. 633 del 1941 è istantaneo, sicché la sua consumazione avviene al momento della fruizione dell'opera, anche soltanto con un singolo atto, fermo restando la possibilità che reiterate condotte di indebito utilizzo configurino altrettante violazioni della legge penale, in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la regolarizzazione della diffusione delle tracce musicali per mezzo della stipula, successivamente al controllo di polizia, di un contratto di licenza d'uso non avesse alcun rilievo rispetto alla consumazione dell'illecito, ormai già intervenuta).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)