Sez. L, Sentenza n. 2220 del 28/03/1986 (Rv. 445375 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICOLTURA - INQUADRAMENTO NELL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NELLE ATTIVITÀ CONNESSE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NORMATIVA COMUNITARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICOLTURA - INQUADRAMENTO NELL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NELLE ATTIVITÀ CONNESSE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NORMATIVA COMUNITARIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dei contributi assicurativi obbligatori in genere, l'avicoltura non può essere inquadrata fra le attività agricole fondamentali, od ex se, previste dall'art. 2135 cod. civ., ed in particolare nell'allevamento del bestiame, ma rientra, invece, ai sensi dell'art. 206 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fra le attività connesse quando sia con la coltivazione del fondo in rapporto di strumentalità e di complementarità funzionale e, non assuma, quindi, una propria autonomia ed individualità nei confronti del ciclo produttivo agricolo, senza che diversamente possa ritenersi in base alla normativa comunitaria, atteso che - come già ritenuto dalla Corte di giustizia delle comunità europee con decisione del 23 febbraio 1978 - non è possibile ricavare dal diritto comunitario una nozione uniforme di azienda agricola, universalmente valida per l'intero settore delle Disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola. Di conseguenza la legge 3 maggio 1971 n. 419, che regola specificamente, come indicato dalla stessa sua intestazione, l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619 del 1968 e n. 65 del 1969, contenenti norme sulla commercializzazione delle uova, e la definizione dell'imprenditore avicolo desumibile da detta legge non può avere alcuna influenza oltre i confini degli scopi ed effetti, che le sono propri. (V 5376/83, mass n 430293; (Conf 1051/84, mass n 433214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Legge 03/05/1971 num. 419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)