Sez. L, Sentenza n. 2553 del 29/03/1990 (Rv. 466249 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI - QUALIFICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI - QUALIFICAZIONE.*
Al fine della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi - quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura e la continuità della prestazione lavorativa, la Forma della retribuzione, l'osservanza di un orario - possono avere una portata sussidiaria e non decisiva. Pertanto è affetta da difetto di motivazione la pronuncia del giudice del merito che - con specifico riferimento al servizio di pulizia di locali - abbia ritenuto la natura subordinata del rapporto, riscontrando il vincolo della subordinazione in base ad elementi non univoci, quali la periodicità giornaliera della prestazione, l'esistenza di direttive circa lo svolgimento anche orario del lavoro e la correlativa osservanza nella prestazione dell'attività. (V 524/89, mass n 461632; (V 2011/87, mass n 451304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)