Sez. L, Sentenza n. 2011 del 25/02/1987 (Rv. 451304 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - "NOMEN IURIS" USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRATTO CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - "NOMEN IURIS" USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRATTO CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio per cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, occorre avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso qualificante ai fini della suddetta distinzione, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti. Pertanto, allorché, con riguardo ad un rapporto relativo ad una prestazione di servizio (nella specie, lettura dei contatori elettronici, esazione delle bollette e segnalazione dei guasti) suscettibile di essere svolta in via sia subordinata che autonoma, le parti abbiano esplicitamente dichiarato, nel regolare i reciproci interessi, di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto stesso, se non si dimostra che in concreto la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto. (Conf 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)