Sez. L, Sentenza n. 524 del 27/01/1989 (Rv. 461632 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ESTREMI - CARATTERE ESSENZIALE - ELEMENTI CARATTERISTICI ULTERIORI - VALORE SECONDARIO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ESTREMI - CARATTERE ESSENZIALE - ELEMENTI CARATTERISTICI ULTERIORI - VALORE SECONDARIO - FATTISPECIE.*
A concretare il vincolo della subordinazione - ai fini della affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure iuris tantum ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa, essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma, ma occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo (e quindi organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro. Rispetto alla subordinazione, che è elemento essenziale del rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ., altri elementi caratteristici - quali l'oggetto della prestazione, l'inesistenza, in capo al lavoratore, di un'organizzazione di tipo imprenditoriale anche in termini minimi e l'assenza di rischio - hanno valore secondario, restando comunque escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto privo dell'elemento determinante costituito dalla subordinazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva affermato il carattere subordinato dell'attività lavorativa di ufficiale esattoriale svolta a favore di una banca, assegnando valore decisivo soltanto alla continuità del lavoro, alla Mancanza di rischio economico del prestatore ed alla vigilanza della controparte). (Conf 4150/88, mass n 459231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)