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Sez. 3, Sentenza n. 3846 del 17/06/1980 (Rv. 407694 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - RELAZIONE TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - CARATTERE DI CERTEZZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407694-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - RELAZIONE TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - CARATTERE DI CERTEZZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di presunzioni vale il principio secondo cui la relazione tra fatto noto e fatto ignoto non occorre che presenti carattere di certezza, ma basta che abbia contenuto di ragionevole probabilita, essendo sufficiente che all'accertamento del fatto ignoto si pervenga dalla considerazione di un fatto noto attraverso un processo logico deduttivo basato sull'id quod plerumque accidit. (nella specie e stato ritenuto conforme all'id quod plerumque accidit che un legale, dotato di capacita ed impegno professionali normali, esamini con diligenza un documento sottopostogli relativo ad un affare di rilevante contenuto economico dal proprio cliente e informi questi dei fatti e delle circostanze emergenti chiaramente dal documento esaminato, ove siano tali da incidere negativamente sulla convenienza dell'affare medesimo e da sconsigliarne la conclusione. La suprema Corte, sulla base del principio di cui alla massima ha confermato la decisione di merito). (V 4143/78, mass n 393765; (V 4114/78, mass n 393731; (Conf 1493/79, mass n 397840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)