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Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 11/09/1978 (Rv. 393731 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (DURATA DEL "FERMO TECNICO").*
Stato
decisa il 1978-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393731-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (DURATA DEL "FERMO TECNICO").*

Per avere una presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, si che la relazione tra fatto noto e fatto ignoto presenti il carattere della necessarieta assoluta ed esclusiva, bastando che il secondo possa essere dedotto dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalita. (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la presunzione del giudice del merito, il quale, dovendo determinare l'ammontare di un danno da cosiddetto "fermo tecnico" di un'autovettura, era risalito dalla quantita di mano d'opera impiegata per i lavori di riparazione e risultante dalla fattura del carrozziere - fatto noto - alla durata, in giorni, dei lavori stessi - fatto ignoto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)