Sez. 5, Sentenza n. 19226 del 16/12/2003 (Rv. 568954 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Redditi soggetti a tassazione separata - Disciplina ex art. 12 del D.P.R. n.597 del 1973 - Interessi per ritardato pagamento di canoni di locazione - Assoggettabilità a tale tassazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Gli interessi relativi al ritardato pagamento dei canoni di locazione e gli importi relativi agli adeguamenti ISTAT del predetto canone, pur percepiti in unica soluzione in riferimento a più anni precedenti, non sono soggetti a tassazione separata, in quanto non sono compresi nell'elencazione tassativa dei redditi che, se non sono componenti del reddito d'impresa, devono essere assoggettati a tassazione separata, contenuta nell'art. 12 del D.P.R. n.597 del 1973, non suscettibile di estensione analogica attesa la specialità della norma.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)