Sez. L, Sentenza n. 2766 del 11/02/2005 (Rv. 579660 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL ed istituzione delle ASL - Conseguenze - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Sussistenza - Controversie relative - Legittimazione - Legge Reg. Calabria n. 2 del 1996 - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, secondo cui in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo - costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali, si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, fruente della soggettivitàdell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria). Ne consegue, quanto alla regione Calabria, la sua legittimazione passiva nelle controversie instaurate dai dipendenti ex USL per debiti pregressi. Tale legittimazione non è esclusa dalla disposizione della legge reg. n. 2 del 1996 che ha stabilito che nei giudizi concernenti i crediti e i debiti pregressi delle soppresse USL, la legittimazione attiva e passiva spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori, giacchè, tale norma non solo non ha inciso, nè, poteva incidere, sulle disposizioni delle ricordate leggi statali, ma ha confermato quanto sopra specificato a proposito della posizione assunta in materia dai direttori generali.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 22/01/1996 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)