Sez. 5, Sentenza n. 905 del 25/01/2002 (Rv. 551850 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Redditi soggetti a tassazione separata - Disciplina ex art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Plusvalenze patrimoniali da cessione d'azienda - Cessione a titolo gratuito - AssoggettabilitĂ a tassazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), in base al quale l'imposta si applica separatamente (quando non sono componenti del reddito d'impresa) sulle plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, va interpretato, sulla base del riferimento alle plusvalenze "percepite", nel senso dell'assoggettabilitĂ ad imposta delle sole cessioni a titolo oneroso e non anche di quelle a titolo gratuito, nelle quali il cedente non percepisce nulla; tale interpretazione trova ora espressa conferma nel testo del corrispondente art. 16, comma primo, lett. g), del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)