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Sez. L, Sentenza n. 463 del 20/01/1979 (Rv. 396581 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA CORRISPOSTA DALL'ENPAS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396581-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITA ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA CORRISPOSTA DALL'ENPAS - ESCLUSIONE.*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ, per cui il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a seguito della svalutazione monetaria, non e applicabile alle prestazioni di natura previdenziale, quale e l'indennita di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti statali cessati dal servizio. (Conf 4127/78, mass n 393752).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)