Sez. L, Sentenza n. 6453 del 11/12/1979 (Rv. 403189 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DEL DIPENDENTE STATALE ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA DOVUTAGLI DALL'ENPAS - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DEL DIPENDENTE STATALE ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA DOVUTAGLI DALL'ENPAS - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art 429, terzo comma, cod proc civ, secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare anche il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a seguito della svalutazione monetaria, non si applica ai crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, e quindi neanche al credito del dipendente statale all'indennita di buonuscita dovutagli dall'ENPAS. (Conf 463/79, mass n 396581; (Conf 142/79, mass n 396205; (Conf 4127/78, mass n 393752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 21/11/1923 num. 2480 art. 29, Regio Decr. 26/02/1928 num. 619 CORTE COST., Regio Decr. 07/06/1928 num. 1369 art. 135, Legge 19/01/1942 num. 22 art. 12 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)