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Sez. L, Sentenza n. 4127 del 13/09/1978 (Rv. 393752 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI DELL'ENPAS PER INDENNITA DI BUONUSCITA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393752-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESTAZIONI DELL'ENPAS PER INDENNITA DI BUONUSCITA - INAPPLICABILITA.*

La disposizione di cui all'art 429 comma terzo cod proc civ sub art 1 della legge 11 agosto 1973 n 537 -, per cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro "per crediti di lavoro", deve determinare anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a seguito della svalutazione monetaria - non e applicabile alle prestazioni di natura previdenziale, quale e, in via primaria, quella dovuta all'ENPAS per l'indennita di buonuscita ai dipendenti statali cessati dal servizio con diritto a pensione. (V 2483/78; (V 161/77, Corte cost; (V 162/77, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)