Sez. L, Sentenza n. 7641 del 17/12/1986 (Rv. 449647 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTA DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - ESCUSSIONE DI UN TESTE NON INDICATO DALLE PARTI - DIFETTO DI TEMPESTIVA ECCEZIONE O ACQUIESCENZA - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTA DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - ESCUSSIONE DI UN TESTE NON INDICATO DALLE PARTI - DIFETTO DI TEMPESTIVA ECCEZIONE O ACQUIESCENZA - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
La violazione del disposto dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., che impone l'indicazione specifica delle persone che la parte intende che siano interrogati come testimoni, comporta una nullità non dettata da motivi di ordine pubblico attinenti al processo, bensì posta nell'esclusivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove sia stato escusso un teste non indicato dalle parti, la nullità della deposizione può ritenersi sanata se non venga tempestivamente sollevata o se risulti sanata per acquiescenza implicita, quando la parte non insista in Sede di conclusioni definitive nel dedurre l'inammissibilità del teste. (V 2231/80, mass n 405900; (V 5008/79, mass n 394762).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)