diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5008 del 04/11/1978 (Rv. 394762 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA E DECADENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - MANCATA TEMPESTIVA ECCEZIONE DI PARTE - SANATORIA - ACQUIESCENZA IMPLICITA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394762-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA E DECADENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - MANCATA TEMPESTIVA ECCEZIONE DI PARTE - SANATORIA - ACQUIESCENZA IMPLICITA - CONFIGURABILITA.*

Le nullita e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall'art 244 cod proc civ non sono giustificate da motivi di ordine pubblico, ma sono sancite a tutela degli interessi delle parti e non sono quindi rilevabili d'ufficio, ne possono essere dedotte in Sede d'impugnazione dalle parti che fecero acquiescenza al compimento dell'atto. Questa acquiescenza puo essere anche implicita, come nel caso in cui la parte non insista nell'eccezione d'inammissibilita, formulando le proprie conclusioni definitive. (Conf 3039/76, mass n 381815).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)