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Sez. L, Sentenza n. 3888 del 06/06/1983 (Rv. 428812 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI - MEZZO TECNICO GIURIDICO DI REALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO DI TITOLARITÀ DELL'AZIENDA E NUMERO DEI PASSAGGI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428812-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PRESUPPOSTI - MEZZO TECNICO GIURIDICO DI REALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO DI TITOLARITÀ DELL'AZIENDA E NUMERO DEI PASSAGGI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

La disciplina dell'art. 2112 cod. civ. in tema di trasferimento di azienda si applica in tutti i casi di successione nell'impresa - cioè in tutti i casi in cui, permanendo questa, muti soltanto la persona del titolare - quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale è stato realizzato il passaggio di titolarità ed indipendentemente dal numero di tali passaggi, nel senso che la responsabilità per i crediti del lavoratore che continui il suo rapporto con l'ultimo cessionario sussiste a carico di quest'ultimo e dell'ultimo cedente anche se afferente a crediti sorti o maturati nel corso delle gestioni dei precedenti cedenti e cessionari. (V 5417/80, mass n 409294; (V 1499/76, mass n 380241; (V 3148/75, mass n 377251; (V 309/74, mass n 367953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)