Sez. L, Sentenza n. 5417 del 09/10/1980 (Rv. 409294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 2112 cod civ, malgrado faccia esclusivo e letterale riferimento alle fattispecie della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto dell'azienda, si applica ogni qualvolta, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'Esercizio dell'impresa e, quindi immutato il suo oggetto e la sua attivita obiettiva, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico, consensuale o meno, mediante il quale tale sostituzione si attui, restando fuori dal campo di applicazione della norma le ipotesi di semplice successione cronologica di aziende economicamente e giuridicamente diverse ovvero di trasferimento limitato a singoli beni dell'azienda. Pertanto, il giudice del merito, ove il lavoratore dipendente dall'azienda trasferita richieda l'applicazione della predetta norma, deve accertare l'esistenza o meno, nella concreta fattispecie dedotta, dei requisiti del trasferimento di azienda. (V 1499/76, mass n 380241; (V 4080/74, mass n 372696; (V 302/74, mass n 367953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)