Sez. 3, Sentenza n. 2256 del 03/08/1973 (Rv. 365528 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE IN UNA DATA DETERMINATA - VANO DECORSO DEL TERMINE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE IN UNA DATA DETERMINATA - VANO DECORSO DEL TERMINE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Il debitore non puo invocare, ai fini della Competenza territoriale, la clausola che prevede il pagamento presso di lui, quando e previsto altresi il momento nel quale lo si deve effettuare, e tale momento sia vanamente decorso per fatto imputabile ad esso debitore. Se questi non paga nel suo domicilio al momento previsto, non puo pretendere che il creditore continui a chiedere il pagamento presso di lui. In tal caso, non potendo considerarsi operante la clausola di pagamento presso il debitore (nella specie, clausola di pagamento 'a novanta giorni passaggiò), si deve avere riguardo al disposto dell'ultimo comma dell'art 1498 cod civ, il quale statuisce che, ove il prezzo non si deve pagare al momento della consegna della cosa, il pagamento deve effettuarsi al domicilio del creditore. (V 1152/73, mass n 363667; 1413/72, mass n 358010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)