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Sez. 3, Sentenza n. 1413 del 10/05/1972 (Rv. 358010 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - COLLEGAMENTO TRA IL LUOGO DESIGNATO ED IL MODO DELL'ADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO - FORO COMPETENTE - DOMICILIO DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358010-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - COLLEGAMENTO TRA IL LUOGO DESIGNATO ED IL MODO DELL'ADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO - FORO COMPETENTE - DOMICILIO DEL VENDITORE.*

Il principio secondo cui il pagamento del prezzo nella vendita deve essere effettuato al domicilio del venditore ogni qualvolta per un qualsiasi motivo non sia stato effettuato all'atto della consegna, e applicabile anche quando la designazione di un certo luogo di pagamento sia strettamente legata alla previsione di un certo modo di adempimento (nella specie, clausola di pagamento al passaggio di persona incaricata dal venditore); in tale ipotesi l'inadempimento, salva diversa espressa previsione, non puo non comportare la caducazione anche di quella designazione, con la conseguenza che torna ad essere operante la regola generale dello art 1498, terzo comma cod civ, e che, ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art 20 cod proc civ, e quello del luogo del domicilio del venditore. (Conf 1455'70, mass n 347287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)